LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n.  1308/97  depositato
 il  5  marzo  1997 avverso s/rif su i. rimb. n. del. 15 aprile 1996 -
 Irpef contro D.R.E. Liguria (sezione Genova) da:
     Penco Salvi Maria Teresa residente a Genova in via Sant'Ilario 61
 B,  difeso  da:  Pascasio  Michelangelo  residente  a  Roma  in   via
 Boncompagni 61;
     Verde Alfredo residente a Genova in via S. Ilario 61/A, difeso da
 Pascasio Michelangelo residente a Roma in via Boncompagni 61;
     Verde Margherita residente a Genova in via S. Ilario 61/A, difeso
 da Pascasio Michelangelo residente a Roma in via Boncompagni 61;
     Verde  Marina residente a Genova in via S. Ilario 61/A, difeso da
 Pascasio Michelangelo residente a Roma in via Boncompagni 61.
                       Svolgimento del processo
   Con istanza 15 aprile 1996 il dott. Carlo Emiliano Verde, notaio in
 Genova collocato in pensione, chiedeva alla Direzione regionale delle
 entrate della Liguria (nel seguito indicata con la sigla D.R.E.)   il
 rimborso  della  somma  di lire 94.490.331, trattenutagli a titolo di
 imposta sui redditi delle persone fisiche dalla Cassa  nazionale  del
 notariato  sulla  liquidazione  corrispostagli  quale  indennita'  di
 cessazione dalle funzioni.
   All'istanza non veniva dato riscontro alcuno.
   A seguito del decesso del predetto dott. Carlo Emiliano Verde, i di
 lui eredi, sopra elencati, proponevano ricorso a  questa  Commissione
 tributaria  provinciale  avverso  il  silenzio-rigetto  della  D.R.E.
 Liguria in ordine alla cennata istanza,  assumendo  che  la  norma  -
 l'art. 16, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n.
 917/1986  (testo  unico  delle  leggi  sulle  imposte  dirette) - che
 assoggetta  espressamente  a   tassazione   Irpef   l'indennita'   di
 cessazione    dalle    funzioni   notarili,   e'   costituzionalmente
 illegittima, avendo l'indennita'  stessa  natura  "previdenziale"  ed
 essendo  la  stessa  interamente  costituita  in forza dei contributi
 versati dal notaio Verde nel corso dell'esercizio delle sue funzioni.
 I ricorrenti chiedevano pertanto che, previa sospensione del giudizio
 e rimessione  della  questione  alla  Corte  costituzionale,  venisse
 ordinato   all'Amministrazione   delle   finanze  il  rimborso  delle
 trattenute illegittimamente operate.
   Il  21  aprile  1997 si costituiva ritualmente in giudizio la D.R.E
 Liguria,  la   quale   contestava   la   ricorrenza   della   dedotta
 illegittimita  dell'art. 16, lettera e), decreto del Presidente della
 Repubblica n. 917/1986 e si opponeva alla rimessione della  questione
 ex  adverso  sollevata alla Corte costituzionale; rilevava nel merito
 che  la  Corte  medesima  aveva  riconosciuto,  con  la  sentenza  n.
 178/1986,  il  principio  della tassabilita' delle indennita' di fine
 rapporto e che era esclusa ogni possibilita' di  doppia  imposizione,
 posto  che  i  contributi versati dal notaio alla Cassa del notariato
 non avevano scontato imposta  alcuna.  Per  un  disguido  (l'atto  di
 costituzione  della  D.R.E.  indicava  come  controparte l'originario
 istante dott. Carlo Emiliano Verde, anziche' i  di  lui  eredi  e  in
 particolare  la  vedova  signora  Maria  Teresa  Penco  Salvi,  prima
 intestataria del ricorso presentato a questa commissione)  l'atto  di
 costituzione non veniva inserito nel fascicolo processuale d'ufficio.
   I  ricorrenti,  con  memoria  10  ottobre  1997,  insistevano nella
 proposta domanda,  producevano  una  dichiarazione  della  cassa  del
 notariato,  e  formulavano  una ulteriore eccezione di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 16, lettera e), in relazione agli artt. 76 e
 77 della Costituzione (inosservanza dei limiti posti  al  compilatore
 di  un  "testo  unico"  in  difetto  di  espressa  delega legislativa
 autorizzante modifiche o innovazioni rispetto alle leggi esistenti).
   Il Collegio, riunitosi in camera di consiglio il 21  ottobre  1997,
 rilevato  che,  per  il  disguido  sopra  ricordato,  non  era  stato
 comunicato alla D.R.E. l'avviso di udienza - atto essenziale ai  fini
 della  eventuale  richiesta  di  pubblica  discussione  ovvero per il
 deposito di ulteriori documenti e/o di atti  defensionali  -  sospesa
 ogni  decisione,  fissava  l'udienza odierna per il nuovo esame della
 vertenza in camera di consiglio.
   A seguito del rinvio i ricorrenti depositavano  ulteriore  memoria,
 mentre la convenuta D.R.E. non presentava alcun altro atto difensivo.
   All'odierna  udienza  il  Collegio, riunito in camera di consiglio,
 letti gli atti, vista la  documentazione  prodotta,  ritiene  che  la
 richiesta  di  sospensione  del  giudizio  e di rimessione alla Corte
 costituzionale dell'esame della questione  della  legittimita'  della
 norma  anzidetta,  in  relazione  al  primo  profilo  dedotto, meriti
 accoglimento per i seguenti
                                Motivi
   E' anzitutto il caso di  ricordare  come  ogni  giudice  che  venga
 investito di una questione di legittimita costituzionale di una norma
 -  o che ritenga di sollevarla d'ufficio - debba compiere una duplice
 valutazione preliminare, una prima sulla  rilevanza  della  soluzione
 della  questione ai fini della decisione della causa pendente innanzi
 a lui; ed una seconda in ordine alla non manifesta infondatezza della
 questione medesima.
   Orbene, in  punto  rilevanza,  e'  evidentissima  nella  specie  la
 ricorrenza  di  tale  requisito,  poiche'  soltanto    attraverso  la
 rimozione della norma impugnata puo' trovare accoglimento la  domanda
 di rimborso avanzata  dai ricorrenti.
   Quanto   alla  non  manifesta  infondatezza,  essa  e'  palesemente
 dimostrata dalla avvenuta  pronuncia  di  illegittimita  parziale  da
 parte  della  Corte  costituzionale  degli artt. 2 e 4, commi primo e
 quarto, della legge n. 482/1985 relativa all'indennita di  buonuscita
 dei dipendenti statali (sentenza n. 178/1986).
   E'  pur  vero  -  come rileva la convenuta D.R.E. - che la Corte in
 detta  sentenza  ha  affermato  il   principio   della   tassabilita'
 dell'indennita'  correlativa  alla cessazione del rapporto di lavoro;
 essa  ha  peraltro,  nel  contempo,  statuito  l'illegittimita  della
 tassazione  di  quella quota parte di tale indennita' che corrisponde
 all'incidenza percentuale dei contributi a carico del  lavoratore:  e
 nel  caso  di  specie  si  verifica addirittura il caso che la intera
 indennita'  liquidata  a  titolo   di   cessazione   dalle   funzioni
 corrisponda  ai  versamenti effettuati dal notaio nel corso della sua
 attivita'.
   Non ritiene invece il Collegio che ricorra il requisito  della  non
 manifesta  infondatezza  in  ordine al nuovo motivo di illegittimita'
 dedotto  dal  ricorrenti  in  rapporto  agli  artt.  76  e  77  della
 Costituzione.
   E' ben vero che l'Autorita' esecutiva che procede alla compilazione
 di  un  "testo  unico"  di  norme  previgenti non ha - salva espressa
 delega da parte delle Camere, delega che  nella  specie  non  risulta
 sussistente,  quantomeno  rispetto al punto in esame - la potesta' di
 modificare le disposizioni preesistenti o di innovare ad esse, ma  al
 piu'  quella  di  "coordinare"  tali  norme:  nella specie, pero', la
 funzione dell'art.  16 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 917/1986 non e' stata quella di sottoporre ex novo a tassazione irpef
 le indennita' di fine rapporto, (tassazione che  per  il  compilatore
 del   testo   unico  era  sicuramente  ricompresa  nella  valutazione
 giuridico-economica di tali indennita' in base ai principi  generali)
 sibbene quella di riconoscere una agevolazione al contribuente con il
 concedere i benefici della "tassazione separata".
   In  altri  termini,  l'art.  16,  lettera  e), viene sicuramente in
 evidenza   ai   fini   della   questione   della   sua   legittimita'
 costituzionale  sotto  il  primo  profilo  sopra esaminato, in quanto
 contenente l'espressa declaratoria  di  tassabilita'  dell'indennita'
 per  la  cessazione  dell'attivita' notarile, ma non sotto il profilo
 intrinseco alla funzione della norma, che e' quella  di  stabilire  i
 modi  ed i limiti della tassazione (e per questo, ma solo per questo,
 l'indennita' de qua viene espressamente considerata).
   Cosi' inquadrata la questione, essa si manifesta anche irrilevante:
 o la indennita' di cessazione delle funzioni notarili  non  e'  -  in
 tutto  o  in  parte - un "reddito" tassabile, ed allora la lettera e)
 dell'art. 16 e' illegittima in quanto ricorda - e ricordando  afferma
 -   l'intento   del  legislatore  di  sottoporre  a  tassazione  tale
 indennita'; o essa e' un "reddito  tassabile"  ed  allora  l'art.  16
 costituisce   applicazione   di  un  beneficio  al  contribuente  (la
 tassazione "separata") - di cui quest'ultimo,  che  ne  fruisce,  non
 puo'   assolutamente   dolersi   -  che  resta  irrilevante  rispetto
 all'accoglimento o non della domanda di rimborso.